Regolamento

Art. 1
Organo competente per amministrare i percorsi formativi è la Commissione Didattica, composta dal Direttore Didattico, dal Responsabile Didattico e da quattro docenti della Scuola.
La Commissione Didattica decreta, a suo insindacabile giudizio, l’avvio dei corsi, sia del primo anno che dei successivi, al fine di garantire un corretto percorso formativo.
Inoltre dispone il calendario riguardante l’esame di ammissione e lo svolgimento delle lezioni.

Art. 2
Per l’ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame di selezione, predisposto dalla Commissione Didattica.
Il numero massimo di iscritti per anno è 15.

Art. 3
Possono presentare domanda di partecipazione all’esame di ammissione alla Scuola di Counseling coloro i quali abbiano acquisito diploma di Laurea almeno triennale e svolgano attività all’interno delle professioni d’aiuto.
A giudizio della Commissione Didattica, per singoli casi, è possibile venga applicata deroga al titolo di studio richiesto e venga ammesso un candidato in possesso di diploma di Scuola Superiore con dimostrata esperienza nell’ambito delle professioni d’aiuto.
Comunque è necessario che il candidato abbia 23 anni compiuti.

Art. 4
L’esame di ammissione consiste in una prova scritta (30% del punteggio totale), una prova orale (40% del punteggio totale) ed in una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della Commissione, dei titoli presentati (corsi formativi svolti, esperienze professionali certificate, ecc.).
Sono ammessi coloro che si siano collocati in posizione utile nella graduatoria stilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 5
Gli iscritti sono tenuti a versare un contributo annuale di € 2.000,00 più IVA, suddiviso in due rate: prima rata (€ 1.000,00) all’atto dell’iscrizione e per gli anni successivi al I° entro il 31 gennaio; seconda rata (€ 1.000,00) entro il 30 aprile.
Gli importi potranno subire variazioni nel corso del tempo, stabilite dalla Commissione Didattica.
Le modalità di versamento verranno indicate dalla Segreteria della Scuola.

Art. 6
La domanda di partecipazione all’esame di ammissione, su apposito modulo predispo­sto dalla Scuola ed in distribuzione presso l’Ufficio di Segreteria, dovrà essere presenta­ta nei termini stabiliti dalla Commissione Didattica e comunicati dalla Segreteria della Scuola.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti (anche in autocertificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente):

  • curriculum vitae datato e firmato;
  • certificato di diploma di scuola superiore;
  • certificato di laurea in carta libera indicante tutti i voti riportati negli esami di profitto e nell’esame di laurea;
  • copia autentica dei titoli valutabili per l’ammissione alla Scuola;
  • quietanza versamento quota partecipazione al concorso di ammissione di € 100,00 su apposito bollettino fornito dalla Scuola.

La data del concorso di ammissione sarà stabilita dalla Commissione Didattica, e comunicata con almeno un mese di preavviso.

Art. 7
Coloro che saranno ammessi alla Scuola dovranno presentare, pena la decadenza, entro dieci giorni dalla affissione all’albo della Segreteria della Scuola della graduatoria di ammissione, i seguenti documenti:

  • domanda di immatricolazione indirizzata al Direttore della Scuola su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola;
  • quietanza versamento di iscrizione alla Scuola su apposito bollettino fornito dalla Segreteria della Scuola (1° rata);
  • n° 2 fotografie formato tessera dello stesso negativo.

Art. 8
La frequenza alle lezioni è obbligatoria.
Le ore di lezione sono da intendersi di 60 minuti l’una.
Sono ammesse assenze pari al 20% delle ore di lezione previste, se queste riguardano almeno tre corsi differenti.
Se le assenze riguardano un solo corso sarà il docente interessato ad indicare all’allievo come recuperare le ore perdute.
Se le ore di assenza superano il 20% del monte ore previsto per quell’anno, l’allievo può presentare domanda per colmare il difetto alla Commissione Didattica che, sentiti i docenti interessati, disporrà o meno modalità individuali di recupero, a seconda della singola situazione.
Parimenti per quanto riguarda il tirocinio, per il quale sono ammesse assenze pari al 20% delle ore previste.
La Commissione Didattica si riserva di valutare le assenze ed eventualmente porre indicazione su come e quanto l’allievo sia tenuto a recuperare.
Qualora le ore di assenza superino il 20% del monte ore previsto per quell’anno, l’allievo può porre domanda per colmare il difetto alla Commissione Didattica che disporrà o meno modalità individuali di recupero, a seconda della singola situazione.

Art. 9
L’allievo ammesso alla scuola deve intraprendere un percorso formativo personale individuale di almeno 75 ore nei tre anni.
noltre l’allievo deve intraprendere un percorso formativo personale di gruppo di almeno 60 ore nei tre anni. Le spese per la formazione individuale e di gruppo sono a carico diretto dell’allievo.
L’allievo è tenuto a segnalare alla Commissione Didattica il nominativo e la qualifica del formatore scelto; la Commissione Didattica può porre parere vincolante sulla congruità della scelta compiuta ai fini del percorso formativo complessivo dell’allievo.
L’allievo deve anche svolgere una supervisione didattica di gruppo per almeno 100 ore nei tre anni, ed una supervisione individuale per almeno 20 ore nei tre anni.
Le spese per la supervisione didattica di gruppo sono incluse nel contributo annuale versato dall’allievo, mentre le spese per la supervisione didattica individuale sono a carico diretto dell’allievo.
Per il primo anno è necessario seguire almeno un caso di counseling (o situazione suscettibile di trattamento di counseling), che sarà anche oggetto di discussione per l’esame di profitto (art.11), mentre per gli anni successivi i casi devono essere almeno due, e uno dei casi (a scelta del candidato) sarà oggetto di discussione per l’esame di profitto (art.11). Per i casi seguiti è prevista supervisione didattica come sopra definita.

Art. 10
L’allievo deve svolgere un tirocinio di almeno 300 ore complessive nei tre anni, presso strutture pubbliche e private riconosciute dalla Scuola e che con essa abbiano stipulato una convenzione specifica (comprensiva dell’indicazione del tutor di riferimento per l’attività di counseling).
A giudizio della Commissione Didattica l’allievo può proporre, per il raggiungimento del monte ore complessivo, la pratica svolta con casi di counseling (o situazioni suscettibili di trattamento di counseling) seguiti personalmente.

Art. 11
Durante l’anno scolastico saranno svolte, per ogni materia prevista dal piano di studi, prove in itinere di valutazione dell’apprendimento da parte del docente.
E’ previsto un esame di profitto per l’ammissione all’anno successivo, e per il compimento del 3° anno, consistente in:

  • realizzazione di due elaborati scritti (tesine) di approfondimento di due delle materie seguite durante l’anno, con relativa discussione orale; discussione orale di un caso seguito in counseling;
  • lettura critica di due testi indicati dalla Commissione Didattica, uno riguardante il Counseling e l’altro l’indirizzo specifico della Scuola.

L’allievo, inoltre, deve ottenere dalla Commissione Didattica l’approvazione del percorso complessivo svolto nel corso dell’anno.

Art. 12
Al termine dell’ultimo anno, è prevista, superati gli esami di profitto, la discussione di una tesi. La Commissione sarà composta dal Direttore Didattico e da quattro docenti della Scuola.